Borse di Studio e Agevolazioni

Home » Borse di Studio e Agevolazioni

ADSU – Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti

Gli studenti iscritti all’ISIA di Pescara, in possesso dei requisiti, possono presentare domanda all’ADSU – Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti per l’ottenimento di una borsa di studio.

Ove all’atto dell’iscrizione non siano ancora state pubblicate le graduatorie dei vincitori o idonei per l’ottenimento delle borse di studio regionali, lo studente è tenuto al pagamento delle rate entro i termini previsti e riportati nel Manifesto degli Studi, salvo il diritto al rimborso successivo se incluso in dette graduatorie.

Gli importi rimborsabili sono esclusivamente quelli versati sui conti correnti dell’ISIA di Pescara in quanto Ente pubblico.

http://www.adsuch.gov.it

Esoneri previsti dalla Legge n.232/2016

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

Appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato secondo le disposizioni vigenti e, in particolare, secondo le modalità previste dall’articolo 8 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, nonché dall’articolo 2-sexies del Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016, n.89, è inferiore o uguale a 13.000 euro;
Sono iscritti all’ISIA di Pescara da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
Nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFA. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l’unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).
Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra i 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), il Contributo annuale è quantificato al 7 per cento della quota ISEE eccedente i 13.000 euro.

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla precedente lettera c), ma non quello di cui alla precedente lettera b), il contributo non può superare quello determinato ai sensi dei precedenti commi, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

Nel calcolo del contributo, lo stesso dovrà essere versato con arrotondamento a favore dello studente per difetto all’unità inferiore (ad esempio per un Contributo calcolato e dovuto in euro 236,85 l’importo dovuto sarà 236,00).

Esonero totale per portatori di handicap (Legge 104/1992) o con invalidità almeno del 66%

Lo studente deve richiedere tale esonero nella domanda di iscrizione, allegando documentazione ufficiale della propria invalidità in copia conforme e mostrando l’originale. Lo studente ha diritto all’esonero totale delle tasse universitarie e di quelle erariali.

Esonero Parziale per Reddito

Lo studente ha diritto all’esonero delle sole tasse erariali (tassa di immatricolazione, se dovuta, e tassa di frequenza) se si rientra nei limiti di reddito indicati dalla circolare annuale del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione (disponibile sul sito dell’Ente preposto). L’esonero va richiesto nella domanda di iscrizione, allegando in originale l’ISEE rilasciato da un ente autorizzato (INPS, CAAF, ecc…). Lo studente deve invece versare la tassa regionale ADSU e il contributo annuale.

Studenti con cittadinanza non comunitaria

Nel caso di Studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia, non si applicano le esenzioni previste nel presente Regolamento ed il Contributo deve essere versato per intero (ai sensi dell’art.1, comma 261 della Legge n.232/2016, in quanto risulterebbe inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159).

Presentazione delle richieste di esonero

Le richieste di esonero e la relativa documentazione, dovranno essere presentate pena la non accettazione, entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi.

Ulteriori indicazioni riguardanti i limiti di importo ISEE e la detraibilità degli oneri sono contenute nel Manifesto degli Studi pubblicato annualmente nel mese di luglio e presente nell’apposita sezione Modulistica per lo studente del sito.

it_ITIT_IT